Amministrazione Trasparente

Accesso civico semplice a dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

Art. 5 Dlgs.n. 33/2013; Delibera Anac (ex Civit) n. 71/2013

Chiunque ha diritto di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni e dati per i quali tale obbligo è stabilito dalla normativa vigente ed è stata omessa la pubblicazione.

Informazioni utili:
Riferimenti dell'Amministrazione comunale per l'esercizio dell'accesso civico: Segretario Generale dott.ssa Angelina Marano
recapiti:

Modalità per la richiesta di informazioni:
senza particolari formalità mediante

  • posta elettronica, se ritenuto opportuno certificata;
  • telefono

Titolare del potere sostitutivo (art. 5, comma 4, Glgs. n. 33/2013).
Il suindicato Segretario Generale, è il titolare del potere sostitutivo, attivabile in caso di ritardo o mancata risposta.
Termine del procedimento o della procedura a rilevanza esterna:
L'istanza di accesso civico, va soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet.In caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.

Normativa

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

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